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Legge regionale 4 agosto 2014, n. 46

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009 , 65/2010 , 66/2011 , 8/2012 , 77/2012 , 77/2013 , 79/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, dello Statuto;


Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);


Vista la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 );


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);


Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014);


Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 14 luglio 2014;


Considerato quanto segue:



Per quanto concerne il capo I:


1. E’ opportuno chiarire che, secondo le intenzioni del legislatore fin dall'inizio, l'agevolazione sulle certificazioni Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è da riferirsi sia a coloro che l’ottengono per la prima volta, sia a coloro che provvedono a rinnovarla pur avendola ottenuta in anni precedenti;


Per quanto concerne il capo II, sezione I:


2. La Corte costituzionale, con la sentenza 11 dicembre 2013, n. 289, ha censurato una disposizione legislativa della Regione Abruzzo che prevedeva espressamente che la spesa per il personale a tempo determinato assegnato alle strutture di supporto agli organi politici non rientrasse nel limite di cui all'Sito esternoarticolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122 . Si rende pertanto necessario, tenuto conto della richiamata sentenza della Corte costituzionale, salvaguardare i rapporti di lavoro flessibile in essere, nonché i rapporti formativi già sottoscritti al fine di contenere la spesa aggiuntiva correlata al potenziale contenzioso che deriverebbe dall’adozione di misure rigide nei confronti degli interessati per rientrare nel limite finanziario posto dal legislatore statale;


3. E’ necessario altresì introdurre, per l’anno 2014, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, il divieto di attivazione di nuovi rapporti di lavoro flessibile e di nuovi rapporti formativi non totalmente finanziati da risorse esterne al bilancio regionale al fine di contenere la spesa di personale per le tipologie indicate;


4. Ai fini del contenimento della spesa per il personale è necessario fissare un limite inderogabile all'erogazione dei compensi professionali derivanti dalle cause concluse con sentenza favorevole all'ente con spese compensate in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 457, primo periodo, Sito esternodella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2014”);


5. Nell'ambito delle misure volte a favorire la sostenibilità ambientale e quindi ad incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico, con lo scopo di diminuire l'impatto degli agenti inquinanti causato, in particolare, dagli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, è opportuno che la Regione Toscana renda possibile ai propri dipendenti l’acquisto rateizzato del titolo di viaggio annuale, con conseguente addebito in busta paga del relativo costo;


Per quanto concerne il capo III, sezione III:


6. Nell’ambito del complesso lavoro istruttorio per la riqualificazione e valorizzazione delle aree interessate alla dismissione conseguente alla costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Pistoia sono emerse esigenze del Comune di Pistoia di disporre a titolo proprietario di due immobili presenti nell’area storica del Ceppo di Pistoia ed attualmente parte del patrimonio della Azienda unità sanitaria locale 3 di Pistoia. L'autorizzazione alla cessione da parte della Azienda è subordinata ad autorizzazione regionale volta a garantirne la finalizzazione ad interesse pubblico, per un periodo determinato, del padiglione Cassa di risparmio nonché la destinazione ad attività museale pubblica ed a tempo indeterminato per l’edificio storico del Ceppo;


Per quanto concerne il capo III sezione V:


7. L'articolo 28 della l.r. 77/2013 ha istituito, per l’anno 2014, un fondo finalizzato ad agevolare l’accesso al credito per la realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico e sicurezza sismica, rinviando a successivi regolamenti la definizione dei criteri e modalità di funzionamento di tale fondo. Si ritiene opportuno intervenire sulla disciplina del fondo sopra citato al fine di privilegiare le famiglie, e più in generale le persone fisiche, riservando una quota percentuale delle risorse destinate alle misure finanziarie a favore degli interventi in materia di risparmio energetico e sicurezza sismica da realizzare sugli immobili di proprietà adibiti a residenza anagrafica;


8. E’ necessario anticipare agli enti locali, per il finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, una somma pari alla potenziale quota premiale spettante alla Regione Toscana ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 (Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario);


9. E’ necessario garantire lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma nella fase conclusiva della propria gestione, in attesa della conclusione della procedura di gara per il lotto unico in Toscana;


10. Per rispondere ad esigenze di mobilità sorte successivamente allo svolgimento della conferenza di cui all'articolo 6, comma 5, della l.r. 42/1998 , è necessario procedere all’integrazione delle assegnazioni disposte in esito all’intesa raggiunta nella conferenza stessa;


11. Sussiste un interesse regionale al ripristino della funzionalità della linea ferroviaria Porrettana, interrotta a seguito della frana del gennaio 2014 nei pressi della stazione di Corbezzi in comune di Pistoia, per garantire lo svolgimento del servizio regionale di trasporto pubblico locale. È altresì necessario supportare il completamento funzionale dello scalo merci Capannoni - Porcari in località Frizzone nel Comune di Porcari, al fine di incentivare l’utilizzo del vettore ferroviario per il trasferimento delle merci, con particolare riferimento al settore cartario, e delocalizzare e potenziare tali attività attualmente svolte nell’ambito della stazione di Lucca, con le difficoltà derivanti dall’attuale localizzazione in ambito urbano;


12. In attesa della conclusione dei lavori previsti nell’accordo di programma dell’11 gennaio 2009, siglato per la realizzazione del primo stralcio funzionale del progetto preliminare denominato “Adeguamento idraulico del canale scolmatore”, è necessario procedere alla realizzazione di alcuni interventi urgenti finalizzati a ripristinare la funzionalità della foce dello scolmatore, quantificando le risorse finanziarie necessarie e rinviando ad un successivo accordo di programma la definizione puntuale delle opere e l’individuazione dei soggetti attuatori;


13. Nel caso di eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale, occorre prevedere l’anticipazione da parte della Regione delle risorse statali già assegnate al commissario e non ancora accreditate nella contabilità speciale, al fine di assicurare agli enti competenti la disponibilità di cassa necessaria per eseguire in tempi rapidi gli interventi di somma urgenza e di urgenza;


14. E’ necessario erogare un contributo straordinario alla Fondazione Orchestra regionale della Toscana per il riequilibrio della situazione patrimoniale in seguito al verificarsi di una rilevante esposizione debitoria conseguente al disallineamento dei flussi di finanziamento, rispetto agli impegni ed oneri assunti dalla Fondazione medesima per dar corso alle proprie attività;


15. E’ necessario intervenire urgentemente per il ripristino e il parziale rifacimento di impianti sportivi danneggiati a seguito di eventi meteorologici straordinari, nonché intervenire rapidamente, a seguito dell'assegnazione di eventi sportivi di particolare rilievo, per l'adeguamento di impianti che non presentano attualmente le misure di capienza e di sicurezza che si renderanno prossimamente necessarie;


16. E’ opportuno il trasferimento della sede del liceo scientifico "A. M. Enriques Agnoletti" presso il Polo scientifico e tecnologico dell’università di Firenze, per realizzare un progetto di integrazione delle attività formative scolastiche e delle attività di base dei primi anni dei corsi di laurea;


17. E’ interesse della Regione promuovere la stipula di un accordo transattivo fra le amministrazioni comunali facenti parte del Consorzio Ambiente Versilia a seguito del procedimento arbitrale relativo all’attuazione della convenzione di costruzione e gestione degli impianti di Pioppogatto e Falascaia, volto alla definizione delle reciproche pretese risarcitorie;


18. E’ necessario rafforzare le condizioni di sicurezza nel territorio del distretto tessile di Prato e nei territori dell'Area Vasta Centro con forte presenza manifatturiera, attraverso progetti straordinari finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza, ed in particolare al rafforzamento e all'incremento della vigilanza sul territorio;


19. Nell’ambito di uno specifico accordo di programma con i comuni e gli altri enti pubblici territorialmente coinvolti, volto alla attuazione di misure ed interventi per il superamento delle criticità delle foci fluviali della piana Apuo-versiliese e per il miglioramento della qualità delle acque di balneazione marino costiere, è necessario assicurare il finanziamento per la realizzazione, da parte dei comuni, di interventi urgenti finalizzati all’abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce del Fosso dell'Abate, del Fosso Fiumetto e del Fosso Motrone, così da ridurre significativamente i rischi di tipo igienico-sanitario connessi con l’utilizzo alla balneazione delle acque costiere prospicienti le suddette foci;


20. È necessario, nelle more del rilascio della garanzia di cui all’articolo 46 quater della l.r. 77/2012 , anticipare all'Autorità portuale di Piombino la liquidità in relazione alle esigenze finanziarie connesse all’esecuzione delle opere di cui al medesimo articolo 46 quater;


21. Il rilievo che la Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze ha assunto, anche con il sostegno finanziario della Regione Toscana, nella promozione del patrimonio culturale della città di Firenze e della Toscana, nonché il ruolo che l'attività della Fondazione è venuta assumendo nel diversificare l'offerta culturale della città di Firenze e della Toscana rendono opportuna l'adesione della Regione Toscana alla Fondazione stessa, in qualità di partecipante sostenitore, per il potenziamento delle importanti sinergie operative del settore culturale e dei suoi contenuti contribuendo alla reciproca qualificazione dell’offerta culturale complessiva da mettersi a servizio dell’intera Toscana, nonché per rafforzare il dinamismo dell’offerta culturale della Fondazione con le sue potenzialità operative e implementarne le relazioni con le eccellenze culturali dell’intero territorio regionale;


Per quanto concerne il capo IV:


22. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge;


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.