Art. 32
- Inserimento dell'articolo 51 bis nella l.r. 77/2013
1. Dopo l'articolo 51 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
“
Art. 51 bis - Modifiche all’
articolo 6 della l.r. 42/1998 1. Dopo il
comma 7 bis dell’articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) è inserito il seguente:
“7 ter. Per soddisfare eventuali esigenze straordinarie sorte successivamente allo svolgimento della conferenza di cui al comma 5 in relazione alla domanda di mobilità relativa ai servizi minimi di cui all’
articolo 16, comma 1, del d.lgs. 422/1997 , la Giunta regionale può integrare
le assegnazioni disposte in esito all’intesa raggiunta nella conferenza medesima nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il trasporto pubblico locale e comunque in misura non superiore al
2 per cento delle suddette assegnazioni.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.