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Legge regionale 4 agosto 2014, n. 46

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009 , 65/2010 , 66/2011 , 8/2012 , 77/2012 , 77/2013 , 79/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 32
1. Dopo l'articolo 51 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 51 bis - Modifiche all’
articolo 6 della l.r. 42/1998
1. Dopo il
comma 7 bis dell’articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42
(Norme per il trasporto pubblico locale) è inserito il seguente:
“7 ter. Per soddisfare eventuali esigenze straordinarie sorte successivamente allo svolgimento della conferenza di cui al comma 5 in relazione alla domanda di mobilità relativa ai servizi minimi di cui all’
Sito esternoarticolo 16, comma 1, del d.lgs. 422/1997
, la Giunta regionale può integrare
le assegnazioni disposte in esito all’intesa raggiunta nella conferenza medesima nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il trasporto pubblico locale e comunque in misura non superiore al
2 per cento delle suddette assegnazioni.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.