Menù di navigazione

Legge regionale 4 agosto 2014, n. 46

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009 , 65/2010 , 66/2011 , 8/2012 , 77/2012 , 77/2013 , 79/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 25
1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 31 bis - Anticipazione risorse per finanziamento trasporto pubblico locale
1. Al fine di anticipare agli enti locali le risorse necessarie al finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, nelle more della definizione della premialità spettante alla Regione Toscana ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 16 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135
, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, a titolo di anticipazione agli enti locali, la somma massima di euro 43.000.000,00.
2. L'anticipazione, senza interessi, è restituita nel termine massimo di un anno dall'erogazione.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per la parte spesa, nella UPB 321 "Servizi di trasporto pubblico - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.