Legge regionale 28 luglio 2014, n. 43
Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014
Art. 21
- Inserimento dell’articolo 14 ter nella l.r. 64/2009
1. Dopo l’articolo 14 bis della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:
“
Art.14 ter - Oneri istruttori
1. Per l’espletamento delle procedure istruttorie di cui alla presente legge sono stabiliti gli oneri istruttori nelle seguenti misure:
a) per istruttorie a seguito di istanza di costruzione di nuovi invasi di cui all’articolo 3: euro 250,00;
b) per istruttorie a seguito di istanza di interventi di adeguamento su invasi di cui all’articolo 3: euro 200,00;
c) per istruttorie a seguito di istanza di dismissione di invasi di cui all’articolo 9, comma 2: euro 200,00.
2. Per gli impianti esistenti di cui agli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater, ove non siano già in uso specifiche tariffe delle amministrazioni competenti, si applicano gli oneri istruttori nelle seguenti misure:
a) per istruttorie a seguito di denuncia di esistenza di cui all’articolo 11 bis, comma 2 e all’articolo 11 ter, comma 1: euro 50,00;
b) per istruttorie a seguito di denuncia di esistenza di cui all’articolo 11 bis, comma 3, lettera a), e all’articolo 11 ter, comma 2: euro 200,00;
c) per istruttorie a seguito di denuncia di esistenza di cui all’articolo 11 bis, comma 3, lettera b), e all’articolo 11 quater: euro 300,00.
3. Per gli impianti aventi finalità d’uso irriguo si applica una riduzione delle tariffe di cui al presente articolo pari al 30 per cento.
”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.