Legge regionale 28 luglio 2014, n. 43
Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014
Art. 19
- Modifiche all'articolo 14 della l.r. 64/2009
1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 64/2009 è sostituita dalla seguente:
“
g) termini per la presentazione e contenuti essenziali delle denunce di esistenza degli impianti esistenti mediante l’approvazione di modello di dichiarazione di cui all’
articolo 47 del d.p.r. 445/2000 , nonché individuazione della documentazione da esibire da parte del denunziante su richiesta della provincia, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 11;
”
2. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 64/2009 è aggiunta la seguente:
“
g bis) individuazione della documentazione da trasmettere alla provincia per gli impianti da regolarizzare e da autorizzare in sanatoria, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 11 bis, comma 3;
”3. Dopo la lettera g bis) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 64/2009 è aggiunta la seguente:
“
g ter) termini e contenuti essenziali delle comunicazioni degli impianti e manufatti di cui all’articolo 1, comma 5 bis, mediante l’approvazione di modello di comunicazione;
” 4. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 64/2009 è inserita la seguente:
"
d bis) le modalità di funzionamento del Nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti, di cui all’articolo 10 ter;
".5. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 64/2009 è sostituita dalla seguente:
“
g) le modalità di implementazione e aggiornamento dei dati del catasto di cui all’articolo 2 bis;
”6. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:
“
3 bis. Il regolamento stabilisce altresì ulteriori disposizioni di dettaglio per la disciplina dei procedimenti relativi agli impianti esistenti di cui al capo III, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 11 sexies
”.7. Il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:
“
4. Le disposizioni del regolamento tengono conto e si conformano a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale e semplificazione.
”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.