Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27
Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014
Art. 8
- Espropriazione per pubblica utilità
1. Il demanio collettivo civico non è soggetto a espropriazione per pubblica utilità; può essere oggetto di mutamento di destinazione ai sensi dell’articolo 9.
2. I terreni gravati da diritti d'uso civico possono essere oggetto di provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità, previo parere favorevole del dirigente regionale competente. Tale parere tiene conto della prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità rispetto all'interesse collettivo ambientale soddisfatto dal bene del demanio collettivo civico.
3. I provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità sono adottati in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.