Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27
Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014
Art. 33
- Formazione
1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Regione promuove iniziative di formazione e aggiornamento nella materia degli usi civici anche rivolte al proprio personale, a quello dei comuni e delle unioni di comuni.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.