Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27
Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico. (1)
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 30 maggio 2014
Art. 31
- Regolamento di attuazione(1)
1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, sono disciplinati:
a) le modalità per la costituzione dell'ente gestore, ivi comprese quelle finalizzate alla presentazione dell'istanza da parte della collettività ai sensi dell'articolo 21, comma 4;
b) le modalità e i termini per l’espletamento del controllo contabile ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b);
c) le modalità di indizione delle elezioni per la costituzione o il rinnovo del comitato di amministrazione di cui all'articolo 18;
d) i contenuti minimi del regolamento per la gestione degli usi civici e del piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico, nonché i relativi procedimenti di approvazione;
e) le procedure di cui agli articoli 23, 24 e 25;
f) le modalità di pubblicità degli atti di accertamento dei territori di demanio collettivo civico, delle terre gravate da usi civici e degli utenti;
g) i criteri per la determinazione dell'indennizzo di cui all'articolo 12, comma 3, nonché per la determinazione del canone di cui all’articolo 11, comma 2;
h) le modalità specifiche per la liquidazione dei diritti esclusivi di caccia e degli altri diritti di prelievo faunistico ai sensi dell'articolo 12, comma 4;
i) le modalità di esperimento delle procedure conciliative di cui all'articolo 26.
2. Al regolamento di attuazione è allegato lo statuto tipo del soggetto gestore.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.