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Legge regionale 15 aprile 2014, n. 22

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 24 aprile 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4 comma 1, lettera l) e n) dello Statuto;


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);


Considerato quanto segue:


1. Con le modifiche introdotte all’Sito esternoarticolo 2 del decreto legislativo 18 marzo 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'Sito esternoarticolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57 ) dal Sito esternodecreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 , il legislatore statale è intervenuto sulla definizione di “bosco”, in particolare, escludendo da tale definizione “i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi”, al fine di favorirne il recupero produttivo;


2. Da tale esclusione discende la non assoggettabilità di tali paesaggi alla disciplina vincolistica prevista dal Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), in quanto la materia della tutela del paesaggio è competenza esclusiva dello Stato, come costantemente confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale la quale, tuttavia, riconosce alle regioni la possibilità di stabilire forme di tutela più elevate;


3. Si interviene, pertanto, sulle norme relative alla trasformazione dei boschi e dei suoli per escludere l’applicazione del vincolo paesaggistico quando la trasformazione è finalizzata al recupero produttivo dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, senza modificare la definizione di bosco, in quanto più ampia rispetto alla legislazione nazionale e quindi più tutelante sotto il profilo idrogeologico. I numerosi problemi di dissesto idrogeologico che sempre più frequentemente colpiscono i nostri territori inducono a ritenere che il mantenere i paesaggi citati, nell’ambito della definizione di bosco, possa, infatti, contribuire a garantire una maggiore stabilità del territorio;


4. L’Sito esternoarticolo 142, comma 1, lettera g), del d.lgs. 42/2004 individua tra i territori di interesse paesaggistico, quindi sottoposti alla relativa disciplina vincolistica: “i territori coperti da foreste o da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, Sito esternodel d.lgs. 227/2001 ”. Poiché il suddetto articolo richiama espressamente solo i commi 2 e 6 dell’Sito esternoarticolo 2 del d.lgs. 227/2001 , si ritiene opportuno chiarire che le aree assimilate a bosco, definite dall’Sito esternoarticolo 2, comma 3, del d.lgs. 227/2001 , sono da considerarsi escluse dal vincolo paesaggistico;


5. Al fine di assicurare, in relazione ai termini del procedimento, che gli interventi inerenti all’arboricoltura da legno, vengano attuati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di valutazione di incidenza, è necessario prevedere la presentazione di una dichiarazione all’ente competente, in luogo della comunicazione;


6. Al fine di superare le criticità emerse in fase di applicazione delle modifiche introdotte con la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ), è necessario reintrodurre la disposizione relativa alla definizione delle aree a rischio di incendio;


7. Per i casi nei quali, a seguito delle violazioni delle disposizioni della l.r. 39/2000 e del regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), sono causati danni ai boschi ed alle aree forestali, l’articolo 84 della presente legge prevede una sanzione aggiuntiva dal doppio al sestuplo del valore medio di mercato delle piante tagliate o sradicate o del danno commesso; l’applicazione di tale sanzione anche agli incendi boschivi che, per la loro natura, sono soggetti ad una rapida espansione sul territorio, comporta il determinarsi di sanzioni sproporzionate; è necessario pertanto inserire un tetto massimo per i casi di danni determinati dagli incendi boschivi;


8. L’esperienza applicativa rende, inoltre, necessario effettuare alcune modifiche al sistema sanzionatorio;


9. Il continuo ripetersi di eventi calamitosi derivanti dall’abbandono colturale dei boschi rende necessario modificare la normativa vigente per consentire lo svolgimento di interventi pubblici sulla proprietà privata coinvolta da processi di degrado, anche nelle ipotesi in cui i proprietari non siano individuabili o reperibili;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è sostituito dal seguente:
3. Qualora non sia possibile raggiungere l'accordo di cui al comma 2 o per le proprietà private di cui non siano individuabili o reperibili i proprietari, qualora sussistano gravi e riconosciuti processi di degrado, abbandono colturale o per motivi di pubblica utilità o incolumità, l'ente competente provvede a redigere un verbale di occupazione temporanea e a trasmetterlo al proprietario o possessore dei terreni, se noto, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Il verbale identifica i terreni, lo stato in cui inizialmente si trovano e la durata presunta dell'occupazione.
”.
Art. 2
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
1 bis. Sono escluse dall’autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico di cui al comma 1 le trasformazioni effettuate:
a) nelle aree assimilate a bosco di cui all’articolo 3, comma 4;
b) nei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione quando oggetto di recupero a fini produttivi, per l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento forestale.
”.
Art. 3
1. Il comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alle trasformazioni di cui all’articolo 42, comma 1 bis.
”.
Art. 4
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 63 della l.r. 39/20 0 è inserito il seguente:
5 bis. L’autorizzazione di cui al comma 5, può essere rilasciata anche ai residenti che raccolgono per uso personale.
”.
Art. 5
1. Al comma 3 dell’articolo 66 della l.r. 39/2000 le parole: “
ne dà comunicazione
” sono sostituite dalle parole: “
presenta una dichiarazione
”.
Art. 6
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 70 ter della l.r. 39/2000 le parole: “
articolo 71, comma 1, lettera b)
” sono sostituite dalle seguenti: “
articolo 71, comma 2
”.
Art. 7
b bis) le aree con rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali aree in relazione ai periodi di cui alla lettera b);
”.
Art. 8
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 82 della l.r. 39/2000 le parole: “
e del comma 2
” sono soppresse.
2. Al numero 5) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 82 della l.r. 39/2000 le parole: “
, e del comma 2
” sono soppresse.
a) pagamento di una somma minima di euro 1.033,00 e massima di euro 10.330,00 per le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio, definiti ai sensi del comma 1, lettera b) e nelle aree di cui al comma 1, lettera b bis), dello stesso articolo.
”.
a bis) pagamento di una somma minima di euro 600,00 e massima di euro 3.600,00 per:
1) l’utilizzo da parte di un’impresa anche individuale, sul cantiere forestale per ogni unità di personale non in regola con le norme sulle condizioni di rilascio del tesserino di cui all’articolo 39, comma 4, lettera a), numero 8 bis); la sanzione è raddoppiata in caso di reiterazione delle violazioni;
2) l’utilizzo di una impresa non iscritta all’elenco di cui all’articolo 38 bis nei casi previsti dall’articolo 47, comma 6 ter; la sanzione è raddoppiata in caso di reiterazione delle violazioni;
”.
5. Dopo il numero 3) della lettera b) del comma 5 dell’articolo 82 è inserito il seguente:
3 bis) la mancata esibizione da parte dell’operatore forestale del tesserino prescritto dall’articolo 47, comma 6 quinquies;
”.
Art. 9
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 84 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
3 bis. Nel caso di violazioni dell’articolo 76, comma 1, lettera a), la sanzione aggiuntiva non può superare l’importo massimo di euro 10.000,00.
”.
Art. 10
- Norma transitoria
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono approvate le modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana).
2. Gli articoli 2, 3 e 7 si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 1.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.