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Legge regionale 15 aprile 2014, n. 22

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 24 aprile 2014

Art. 9
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 84 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
3 bis. Nel caso di violazioni dell’articolo 76, comma 1, lettera a), la sanzione aggiuntiva non può superare l’importo massimo di euro 10.000,00.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.