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Legge regionale 15 aprile 2014, n. 21

Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali. Abrogazione della l.r. 20/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 24 aprile 2014

Art. 6
- Funzioni
1. La Conferenza:
a) presenta al Consiglio regionale proposte ai fini della formazione degli atti di programmazione, nelle materie di sua competenza, anche mediante l'approvazione di specifici documenti;
b) produce, autonomamente e su richiesta del Consiglio regionale, studi e ricerche nelle materie di competenza, in particolare ai fini della relazione di cui alla lettera e);
c) esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione economica, sociale e territoriale, generale e settoriale, di competenza del Consiglio regionale;
d) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge istitutive o modificative di atti della programmazione regionale;
e) svolge verifiche sugli esiti delle politiche regionali. con specifico riferimento al loro impatto sulla vita sociale e sul ruolo dei soggetti sociali in Toscana, definendo a tal fine un programma d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e presenta annualmente al Consiglio regionale la relazione sulla verifica degli esiti delle politiche regionali;
f) organizza annualmente, in collaborazione con il Consiglio regionale, la conferenza sullo stato delle autonomie sociali in Toscana, illustrando in quella sede la relazione sullo stato delle autonomie sociali in Toscana; la conferenza sullo stato delle autonomie sociali in Toscana è organizzata in modo da assicurare la più ampia partecipazione dei soggetti espressivi delle autonomie sociali toscane.
2. La Conferenza organizza i propri lavori sulla base di un programma annuale di attività, approvato ai sensi del regolamento interno e comunicato all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.