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Legge regionale 15 aprile 2014, n. 21

Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali. Abrogazione della l.r. 20/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 24 aprile 2014

Art. 2
- Composizione e durata
1. La Conferenza è composta da un numero di componenti non inferiore a nove e non superiore a sedici, scelti tra le seguenti categorie di soggetti:
a) fino a cinque tra i rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e culturale;
b) fino a cinque tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato;
c) fino a due componenti designati dal comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008 n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);
d) fino a due tra i rappresentanti delle cooperative sociali;
e) fino a due tra i rappresentanti delle associazioni dei disabili.
2. Il numero dei componenti della Conferenza è determinato dal Consiglio regionale al momento della nomina e rimane invariato per tutta la durata in carica della Conferenza.
3. La Conferenza può deliberare di far partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, fino ad un massimo di tre esperti altamente qualificati nelle materie di interesse della Conferenza stessa.
4. La Conferenza dura in carica quanto il Consiglio regionale che l'ha nominata.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.