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Legge regionale 11 aprile 2014, n. 20

Disposizioni sul frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 16 aprile 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 19 marzo 2014;


Considerato quanto segue:


1. La riduzione della produzione di beni, conseguenza del protrarsi della crisi economica e della contrazione della domanda, determina, tra l’altro, la necessità da parte delle imprese di ridefinire i relativi spazi di produzione, non di rado molto ampi;


2. Il frazionamento degli edifici a destinazione industriale e artigianale può rappresentare un’utile misura per fronteggiare l’attuale situazione di crisi economica in quanto può consentire l’inserimento di ulteriori realtà produttive nelle nuove unità immobiliari;


3. Al fine di consentire una rapida attivazione delle disposizioni previste dalla presente legge risulta necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Dopo l'articolo 81 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è inserito il seguente:
Art. 81 bis - Frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale
1. E’ consentito il frazionamento in unità immobiliari di edifici a destinazione industriale e artigianale, senza necessità di variare gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio comunali che non lo prevedono o non lo consentono, a condizione che sia mantenuta la medesima destinazione d’uso e che l’intervento non comporti aumento di superficie utile lorda o di volume.
2. Il frazionamento di cui al comma 1, è subordinato:
a) alla presentazione al comune da parte dell’imprenditore interessato di un piano industriale che dimostri la necessità dell’intervento ai fini del mantenimento dell’attività produttiva e della salvaguardia dell’occupazione;
b) all’approvazione del piano da parte del comune.
3. Il comune approva il piano industriale a seguito della verifica delle condizioni di cui al comma 1, e della valutazione positiva circa la rispondenza del piano alle finalità di cui al comma 2, lettera a), e della compatibilità dell’attività da insediare con quella già esistente, fermo restando il rispetto delle normative ambientali di riferimento.
”.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.