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Legge regionale 18 marzo 2014, n. 14

Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 26 marzo 2014

Art. 5
1. Il comma 5 dell’articolo 27 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternod.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ), è sostituito dal seguente:
5. Resta fermo il regime relativo all’invaso di Bilancino previsto dalla legge regionale marzo 2014, n (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti).
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 11.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.