Legge regionale 18 marzo 2014, n. 14
Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 26 marzo 2014
Art. 5
- Modifiche all'articolo 27 della l.r. 88/1998
1. Il comma 5 dell’articolo 27 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ), è sostituito dal seguente:

“
5. Resta fermo il regime relativo all’invaso di Bilancino previsto dalla legge regionale marzo 2014, n (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti).
”.Note del Redattore:
Parole così sostituite conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 38. V. B.U. 16 aprile 2014, n. 17, parte prima, Avviso di Rettifica .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.