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Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 8

Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali nel periodo 4 gennaio – 11 febbraio 2014.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 18 febbraio 2014

Art. 1
- Contributi straordinari della Regione
1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati nel periodo 4 gennaio – 11 febbraio 2014, la Regione interviene con un contributo straordinario di solidarietà in favore dei soggetti privati, a titolo di sostegno, per fronteggiare le prime spese necessarie per il ripristino delle abitazioni e delle relative pertinenze.
2. Possono chiedere il contributo i nuclei familiari danneggiati dall’evento aventi un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) massimo di euro 36.000,00, riferito all’anno 2012, con abitazione abituale e stabile nei comuni interessati dagli eventi, individuati con deliberazioni della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”). Il limite massimo del contributo è fissato in euro 5.000,00 per nucleo familiare.
3. La Regione procede alla ripartizione delle risorse disponibili fra i comuni in misura proporzionale al numero delle segnalazioni di danno effettuate tramite autocertificazione degli interessati, acquisite dai comuni stessi a seguito di avviso pubblico.
4. I criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo sono disciplinate dai comuni, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2.
5. Il contributo erogato dai comuni ai soggetti danneggiati in attuazione della presente legge può essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi, ivi compresa l’autonoma sistemazione, che siano successivamente attivati ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), oppure di provvedimenti nazionali.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.