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Legge regionale 22 gennaio 2014, n. 5

Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 29 gennaio 2014

Art. 8
- Limiti all’alienazione e alla locazione degli alloggi acquistati
1. Gli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, neppure parzialmente, né può esserne modificata la destinazione d’uso, per un periodo di dieci anni dalla data di stipula del contratto di acquisto, in conformità alla Sito esternolegge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
2. Gli alloggi possono essere alienati, previa autorizzazione dell’ente già proprietario ovvero del soggetto gestore eventualmente a ciò delegato, decorsi almeno cinque anni dalla data di stipula del contratto di acquisto, solo in presenza dei seguenti motivi sopravvenuti, che siano debitamente documentati ai sensi della vigente normativa:
a) trasferimento per ragioni di lavoro in un comune distante almeno quaranta chilometri dal comune in cui è ubicato l’alloggio;
b) insorgenza di condizioni di salute tali da rendere incompatibile in modo permanente la fruizione dell’alloggio;
c) variazione del numero dei componenti del nucleo familiare tale da rendere l’alloggio inadeguato;
d) intervenuta separazione dei coniugi o dei conviventi comproprietari dell’alloggio, in assenza di accordo sul mantenimento della titolarità;
e) successione ereditaria;
f) rilascio coattivo a seguito di disposizioni delle forze dell’ordine o dell’autorità giudiziaria.
3. Per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di acquisto, gli alloggi acquistati ai sensi della presente legge possono essere concessi in locazione soltanto al canone ed alle condizioni di cui ai patti territoriali sottoscritti ai sensi della Sito esternolegge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
4. Decorso il termine di inalienabilità di cui ai commi 1 e 2, gli alloggi acquistati ai sensi della presente legge possono essere alienati a terzi, previo versamento al soggetto gestore di un importo a titolo di contributo per la ricostituzione del patrimonio di ERP, pari al 10 per cento del prezzo di acquisto corrisposto, aggiornato sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Tale versamento estingue il diritto di prelazione sugli alloggi spettante all’ente già proprietario.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.