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Legge regionale 21 gennaio 2014, n. 4

Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 29 gennaio 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie sociali espresso nella seduta del 9 ottobre 2013;


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 30/2003 contiene la definizione di fattorie didattiche intese come attività didattiche ed educative rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre tipologie di soggetti interessati, svolte anche al di fuori dell'ambito agrituristico; l’attività di fattoria didattica, pertanto, può essere svolta, non solo dalle imprese agrituristiche, ma da tutte le imprese agricole; se rivolta alle altre tipologie di soggetti interessati deve essere realizzata nell'ambito di progetti educativi promossi da istituti scolastici, università, organizzazioni professionali agricole ed altre associazioni;


2. Per assicurare che le attività di fattoria didattica rispondano, su tutto il territorio regionale, a standard professionali e qualitativi adeguati e uniformi, è necessario introdurre nella disciplina vigente le norme per definire il procedimento amministrativo per l’avvio dell’attività, i requisiti professionali necessari, rinviando al regolamento di attuazione i requisiti tecnici degli spazi utilizzabili; pertanto con il presente intervento legislativo viene ampliato l’ambito di applicazione della l.r. 30/2003 per introdurre espressamente nella stessa anche la disciplina delle fattorie didattiche;


3. Al fine di favorire la conoscenza delle fattorie didattiche operanti sul territorio regionale, è necessario anche prevedere un logo di riconoscimento regionale e istituire un elenco nel quale inserire tutte le imprese operanti sul territorio regionale;


4. L’introduzione di una disciplina regionale per l’esercizio dell’attività di fattoria didattica rende necessario prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle norme introdotte;


Approva la presente legge


Art. 1
- Sostituzione del titolo della l.r. 30/2003
1. Il titolo della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), è sostituito dal seguente: “
Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana.
”.
2. Ovunque ricorra il titolo originario della l.r. 30/2003 questo è sostituito con il titolo di cui al comma 1.
Art. 2
1. Il comma 2 bis dell’articolo 2 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
2 bis. Per fattorie didattiche si intendono le attività didattiche ed educative rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre tipologie di soggetti interessati, svolte dalle imprese agricole.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 2 della l.r. 30/2003 è aggiunto il seguente:
2 ter. Le attività rivolte alle altre tipologie di soggetti interessati sono realizzate nell'ambito di progetti educativi promossi da istituti scolastici, università, organizzazioni professionali agricole ed altre associazioni.
”.
Art. 3
1. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
3. La SCIA e le variazioni di cui ai commi 6, 7 e 8, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è situata l’UTE.
”.
Art. 4
- Inserimento del titolo II bis nella l.r. 30/2003
1. Dopo il titolo II della l.r. 30/2003 è inserito il seguente: “
TITOLO II BIS - Esercizio delle attività di fattoria didattica
”.
Art. 5
- Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 30/2003
1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
Art. 22 bis - Avvio delle attività di fattoria didattica
1. Le imprese agricole singole e associate che intendono avviare l’attività di fattoria didattica sono soggette alla presentazione, per via telematica, della SCIA allo SUAP del comune in cui si esercita l'attività stessa.
2. La modulistica per la presentazione della SCIA è compilata sul sistema informativo ARTEA.
3. Nel caso in cui l’attività di fattoria didattica sia attivata nell’ambito dell’agriturismo, l’imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della DUA e della SCIA.
4. Le imprese agricole non possono esercitare attività di fattoria didattica nei casi di cui all’articolo 8, comma 1.
”.
Art. 6
- Inserimento dell’articolo 22 ter nella l.r. 30/2003
1. Dopo l’articolo 22 bis della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
Art. 22 ter - Modalità di svolgimento e organizzazione delle attività di fattoria didattica
1. Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica è necessaria la presenza dell’imprenditore agricolo o di un suo coadiuvante familiare o di un collaboratore. Tali soggetti devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica organizzato ai sensi dell’articolo 22 quater;
b) diploma o laurea in materie pedagogiche;
c) diploma o laurea in materie agrarie;
d) qualifica di guida ambientale;
e) dichiarazione di aver svolto attività didattiche e di animazione rivolte agli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado, o comunque ogni altra attività di cui all'articolo 14, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della legge regionale gennaio 2014, n. (Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla
legge regionale 23 giugno 2003, n. 30
“Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”); la dichiarazione attesta anche gli eventuali istituti scolastici e/o gli altri istituiti, organismi, enti o associazioni ai quali è stata rivolta tale attività;
f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente ad oggetto l’attività di fattoria didattica organizzato dalle province, da altre regioni o dalle associazioni di categoria e conseguito prima dell’entrata in vigore della l.r. /2014.
2. Per lo svolgimento dell’attività di fattoria didattica l’imprenditore deve stipulare un’apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.
3. Con regolamento di attuazione sono disciplinati in particolare:
a) i requisiti tecnici dei locali, degli spazi aperti o di altre strutture aziendali utilizzati per l’attività di fattoria didattica;
b) i requisiti organizzativi in funzione della tipologia dei partecipanti;
c) i limiti e le modalità di utilizzo del logo identificativo di cui all’articolo 22 sexies;
d) le caratteristiche della polizza assicurativa di cui al comma 2.
”.
Art. 7
1. Dopo l’articolo 22 ter della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
Art. 22 quater - Attività formativa
1. I corsi di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica sono predisposti nell’ambito della
legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/ R (Regolamento di esecuzione della legge regionale. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”).
2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della l.r. /2014, la Giunta regionale, con deliberazione, definisce i percorsi formativi di cui al comma 1, e i contenuti tecnico-culturali del programma dei corsi.
”.
Art. 8
1. Dopo l’articolo 22 quater della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
Art. 22 quinquies - Elenco delle fattorie didattiche
1. Le imprese che svolgono le attività di fattoria didattica sono inserite nell’elenco regionale delle fattorie didattiche, tenuto da ARTEA tramite l’utilizzo del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3
della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23
(Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).
2. I dati presenti nell’elenco regionale delle fattorie didattiche possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.
”.
Art. 9
1. Dopo l’articolo 22 quinquies della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
Art. 22 sexies - Logo identificativo
1. Le fattorie didattiche utilizzano un logo identificativo approvato dalla competente struttura della Giunta regionale e denominato “Rete delle fattorie didattiche della Toscana.”.
2. Il logo identificativo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica, secondo limiti e modalità di utilizzo del logo definite dal regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 22 ter.
”.
Art. 10
1. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 24 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
6 ter. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 22 bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell’attività svolta senza titolo abilitativo. L’attività di fattoria didattica non può essere intrapresa dall’imprenditore responsabile dell’infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.
”.
2. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 24 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
6 quater. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 22 ter o dei requisiti definiti nel regolamento di attuazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
”.
3. Dopo il comma 6 quater dell’articolo 24 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
6 quinquies. Chiunque viola quanto prescritto dall’articolo 22 sexies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
”.
Art. 11
- Norma transitoria
1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2003, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”), è modificato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 1.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.