Legge regionale 21 gennaio 2014, n. 4
Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 29 gennaio 2014
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;
Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie sociali espresso nella seduta del 9 ottobre 2013;
Considerato quanto segue:
1. La l.r. 30/2003 contiene la definizione di fattorie didattiche intese come attività didattiche ed educative rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre tipologie di soggetti interessati, svolte anche al di fuori dell'ambito agrituristico; l’attività di fattoria didattica, pertanto, può essere svolta, non solo dalle imprese agrituristiche, ma da tutte le imprese agricole; se rivolta alle altre tipologie di soggetti interessati deve essere realizzata nell'ambito di progetti educativi promossi da istituti scolastici, università, organizzazioni professionali agricole ed altre associazioni;
2. Per assicurare che le attività di fattoria didattica rispondano, su tutto il territorio regionale, a standard professionali e qualitativi adeguati e uniformi, è necessario introdurre nella disciplina vigente le norme per definire il procedimento amministrativo per l’avvio dell’attività, i requisiti professionali necessari, rinviando al regolamento di attuazione i requisiti tecnici degli spazi utilizzabili; pertanto con il presente intervento legislativo viene ampliato l’ambito di applicazione della l.r. 30/2003 per introdurre espressamente nella stessa anche la disciplina delle fattorie didattiche;
3. Al fine di favorire la conoscenza delle fattorie didattiche operanti sul territorio regionale, è necessario anche prevedere un logo di riconoscimento regionale e istituire un elenco nel quale inserire tutte le imprese operanti sul territorio regionale;
4. L’introduzione di una disciplina regionale per l’esercizio dell’attività di fattoria didattica rende necessario prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle norme introdotte;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.