Legge regionale 21 gennaio 2014, n. 4
Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 29 gennaio 2014
Art. 9
- Inserimento dell’articolo 22 sexies nella l.r. 30/2003
1. Dopo l’articolo 22 quinquies della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
“
Art. 22 sexies - Logo identificativo
1. Le fattorie didattiche utilizzano un logo identificativo approvato dalla competente struttura della Giunta regionale e denominato “Rete delle fattorie didattiche della Toscana.”.
2. Il logo identificativo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica, secondo limiti e modalità di utilizzo del logo definite dal regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 22 ter.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.