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Legge regionale 21 gennaio 2014, n. 4

Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 29 gennaio 2014

Art. 8
1. Dopo l’articolo 22 quater della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
Art. 22 quinquies - Elenco delle fattorie didattiche
1. Le imprese che svolgono le attività di fattoria didattica sono inserite nell’elenco regionale delle fattorie didattiche, tenuto da ARTEA tramite l’utilizzo del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3
della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23
(Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).
2. I dati presenti nell’elenco regionale delle fattorie didattiche possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.