Legge regionale 21 gennaio 2014, n. 4
Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 29 gennaio 2014
Art. 7
- Inserimento dell’articolo 22 quater nella l.r. 30/2003
1. Dopo l’articolo 22 ter della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
“
Art. 22 quater - Attività formativa
1. I corsi di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica sono predisposti nell’ambito della
legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/ R (Regolamento di esecuzione della legge regionale. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”).
2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della l.r. /2014, la Giunta regionale, con deliberazione, definisce i percorsi formativi di cui al comma 1, e i contenuti tecnico-culturali del programma dei corsi.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.