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Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79

Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 31 dicembre 2013






PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m), n) e q), dello Statuto;


Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);


Visto in particolare il combinato disposto degli articoli 18 e 24 Sito esternodel d.lgs. 446/1997 e dell’Sito esternoarticolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011 , che consentono alle leggi delle regioni ordinarie di disporre riduzioni delle aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), anche oltre il limite ordinario di cui all’articolo 16, comma 3, dello stesso Sito esternod.lgs. 446/1997 ;


Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”);


Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese);


Vista la legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana);


Considerato quanto segue:


1. E’ opportuno dare un assetto organico alle diverse fattispecie di agevolazioni dell’IRAP, presenti nell’ordinamento toscano, applicabili a partire dal periodo d’imposta successivo alla data del 31 dicembre 2013, razionalizzando gli sgravi attualmente vigenti e introducendone alcuni nuovi in attuazione delle norme programmatiche;


2. Va riconosciuta la specificità della l.r. 45/2012 che, per il suo ambito di applicazione, deve essere esclusa dal riordino di cui sopra e, anzi, in relazione alla quale si ritiene comunque opportuno ampliare l’originaria platea dei beneficiari degli sgravi fiscali con la previsione anche di persone fisiche;


3. L’intervento legislativo limita o elimina alcuni sgravi oggi in vigore in applicazione di un principio di maggiore selettività, generando un risparmio di risorse finanziarie, che vengono destinate ad ulteriori interventi;


4. Al fine di assicurare l'operatività delle disposizioni della legge dall'inizio del periodo di imposta 2014, è necessario prevedere l'entrata in vigore immediata della presente legge;


Approva la presente legge


Note del Redattore:

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Parole inserite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 15.

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Si veda la l.r 28 dicembre 2015, n. 81, art. 16 (Interventi agevolati previsti dalla l.r. 35/2000. Interpretazione autentica).

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 18 , art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.