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Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79

Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 31 dicembre 2013

CAPO V
Norme finali
Art. 14
Limiti consentiti dalla normativa comunitaria
1. Le agevolazioni previste dalla presente legge rientrano nella disciplina comunitaria del regime "de minimis".
Art. 15
Relazione annuale sull'impatto delle agevolazioni
1. La Giunta regionale illustra nel documento annuale di programmazione (DAP) di cui all'articolo 9 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale), l’impatto degli interventi agevolativi sui soggetti passivi IRAP, evidenziando la riduzione della pressione fiscale e la dinamica del gettito fiscale recuperato grazie alle azioni di contrasto all’evasione.
Art. 16
Controlli
1. Le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, la fruizione, il recupero del credito d'imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio e i controlli sul suo corretto utilizzo, sono disciplinati dalla convenzione stipulata tra la Regione e l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).
Art. 17
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 2, 2 bis e 4 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive. “IRAP“);
b) articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2002);
c) articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004);
d) articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l'anno 2005);
Art. 18
Norma finanziaria
1. Le minori entrate derivanti dalla presente legge sono stimate in euro 3.000.000,00 per l'anno 2014 e fanno carico agli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 111 "Imposte e tasse" del bilancio di previsione 2014.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2014 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
anno 2014
- in diminuzione UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” per euro 3.000.000,00
- in diminuzione UPB di spesa 741 “Fondi - Spese correnti” per euro 3.000.000,00
Art. 19
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Note del Redattore:

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Parole inserite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 15.

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Si veda la l.r 28 dicembre 2015, n. 81, art. 16 (Interventi agevolati previsti dalla l.r. 35/2000. Interpretazione autentica).

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 18 , art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.