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Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79

Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 31 dicembre 2013

CAPO IV
Esenzioni
Art. 13
Esenzione per esercizi commerciali in territori montani(7)

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 17.

1. A decorrere dall’anno d’imposta 2016 sono esentati dal pagamento dell'IRAP i soggetti che esercitano l'attività commerciale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 83 della l.r. 68/2011, con popolazione uguale o inferiore a cinquecento abitanti, e che svolgono congiuntamente in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività, ai sensi dell' articolo 10, comma 1, lettera a), del medesimo d.lgs. 114/1998.
2. L’esenzione di cui al comma 1, non si applica qualora il valore della produzione netta sia superiore a euro 77.468,53.
3. Dal 1° gennaio 2016 cessa di avere applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 17 febbraio 2004, n. 11/R (Regolamento di attuazione dell' articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 “Legge finanziaria per l'anno 2002”. Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive “IRAP” di esercizi commerciali in zone montane).

Note del Redattore:

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Parole inserite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 15.

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Si veda la l.r 28 dicembre 2015, n. 81, art. 16 (Interventi agevolati previsti dalla l.r. 35/2000. Interpretazione autentica).

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 18 , art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.