Menù di navigazione

Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79

Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 31 dicembre 2013

CAPO I
Riduzione delle aliquote IRAP
Art. 1
- Riduzione delle aliquote IRAP per le ONLUS, le cooperative sociali e le imprese sociali
1. L'aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,92 punti percentuali:
a) per i soggetti di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), limitatamente alle attività istituzionali esercitate;
b) per le cooperative sociali di cui alla Sito esternolegge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
c) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), ed e), Sito esternodel d. lgs. 446/1997 con qualifica di impresa sociale ai sensi Sito esternodel decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della Sito esternolegge 13 giugno 2005, n. 118 ), che siano costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b), oppure sottoposti all'attività di direzione e controllo degli stessi ai sensi dell'Sito esternoarticolo 4 del medesimo d. lgs. 155/2006 .
Art. 2
Riduzione delle aliquote IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona
1. L’aliquota ordinaria dell’IRAP è ridotta di 0,92 punti percentuali per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB “Istituto degli Innocenti di Firenze”).
Art. 3
Riduzione delle aliquote IRAP per finalità di riequilibro territoriale(4)

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 14.

1. L'aliquota dell'IRAP è ridotta di 0,96 punti percentuali per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 446/1997, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nei territori montani dei comuni di cui all’allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
2. Qualora l'attività sia esercitata nel territorio di più comuni, il valore della produzione netta si considera prodotto nel territorio montano proporzionalmente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale, a qualunque titolo utilizzato e addetto con continuità per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, in stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti nel territorio montano. Sono compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.
3. L'aliquota ridotta di cui al comma 1, non si applica qualora il valore della produzione netta sia superiore ad euro 77.000,00.
Art. 4
Riduzione dell’aliquota IRAP per le imprese certificate EMAS
1. L'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta di 0,60 punti percentuali per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), Sito esternodel d.lgs. 446/1997 , che hanno ottenuto o rinnovato (2)

Parole inserite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 1.

la registrazione della propria organizzazione secondo il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS.
2. La riduzione di cui al comma 1 opera per il periodo d'imposta 2015 (5)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 15.

, per i soggetti che hanno ottenuto o rinnovato la registrazione EMAS (Eco Management and Audit Scheme) nel periodo d'imposta 2014. (3)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 11.

3. Qualora l'attività sia esercitata in più stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse e solo uno o alcuni di essi abbiano ottenuto o rinnovato (2)

Parole inserite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 1.

la registrazione EMAS, l'aliquota ridotta è applicabile al valore della produzione netta prodotta nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS.
4. Ai fini di cui al comma 3, si considera prodotto nel cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS, il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato e addetto con continuità, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS. Sono compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.
5. L'aliquota ridotta non si applica se il valore della produzione netta è superiore a euro 20.000.000,00 e non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse finalità.
Art. 5
Riduzione dell'aliquota IRAP per particolari settori economici
1. L'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta di 0,92 punti percentuali per i settori di attività economica 77.11 e 77.12 della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007.
Art. 6
Interventi agevolativi previsti dalla l.r. 35/2000
1. Per l’anno d’imposta 2014, l'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta nelle misure seguenti:
a) di 0,50 punti percentuali per le reti d’impresa e per le imprese aderenti ad un contratto di rete di impresa che si costituiscono ai sensi dell’articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, Sito esternodel decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 9 aprile 2009, n. 33 , di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese); (6)

Si veda la l.r 28 dicembre 2015, n. 81, art. 16 (Interventi agevolati previsti dalla l.r. 35/2000. Interpretazione autentica).

b) di 0,50 punti percentuali per le imprese che sottoscrivono i protocolli di insediamento di cui all’articolo 5 duodecies della l.r. 35/2000 ;
c) di 1,50 punti percentuali per le piccole e medie imprese (PMI) che si insediano ex novo in aree integrate di sviluppo del territorio regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale, in aree di crisi complessa individuate ai sensi della normativa nazionale, o in aree definite del tessuto urbano interessato nell’ambito di progetti di rigenerazione urbana.
2. Per l’anno d’imposta 2014, l’aliquota ordinaria dell’IRAP è azzerata per le imprese costituite nel 2014 in settori ad alta tecnologia e a medio-alta tecnologia, secondo la vigente classificazione ATECO, operanti nei comparti dell’industria e dei servizi, specificati con il regolamento di cui al comma 4.
3. L’agevolazione non è cumulabile con gli interventi di cui all’Sito esternoarticolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 17 dicembre 2012, n. 121 .
4. Con regolamento (1)

Regolamento regionale 21 luglio 2014, n. 39/R.

emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuati i termini e le modalità applicative per l’accesso alle misure di beneficio fiscale, nonché le modalità relative alla verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti beneficiari.
Art. 7
Limiti all'applicazione dell'aliquota ridotta
1. I soggetti passivi IRAP possono applicare l’aliquota più vantaggiosa nel caso in cui la normativa regionale preveda per essi una pluralità di aliquote.
Art. 8
Casi di esclusione
1. Le riduzioni dell'aliquota IRAP previste dal presente capo non si applicano:
a) ai soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'Sito esternoarticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sino a quando l'aliquota è superiore a quella agevolata prevista dall'Sito esternoarticolo 45, comma 1, del d.lgs. 446/1997 ;
b) ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 Sito esternodel d.lgs. 446/1997 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si veda la l.r 28 dicembre 2015, n. 81, art. 16 (Interventi agevolati previsti dalla l.r. 35/2000. Interpretazione autentica).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 18 , art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.