Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57
Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico (15).
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013
Art. 15
- Regolamento di attuazione(14)
1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono definiti in particolare:
a) il funzionamento dell’Osservatorio;
b) le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 9, ivi inclusi i limiti di importo dei contributi stessi; (13)
c) le modalità di approvazione del logo identificativo “No Slot” nonché le modalità per il rilascio in uso del logo e per la revoca dell’uso dello stesso.
c bis) ferma restando la sanzione di cui all’articolo 14, comma 1.1, le modalità di attuazione del divieto di cui all’articolo 4 bis, comma 1. (37)
2. La Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare, ai fini dell’espressione del parere di cui all’articolo 42 dello Statuto, la proposta di regolamento di attuazione di cui al presente articolo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note del Redattore:
Punto prima sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 2. , ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 27 , art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.