Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57
Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico (15).
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (Disciplina dell’attività di gioco);
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 ;
Vista la sentenza della Corte costituzionale 10 novembre 2011, n. 300;
Considerato quanto segue:
1. Il gioco d’azzardo patologico (16) è una patologia che rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi, e caratterizza i soggetti afflitti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’ (1) Organizzazione mondiale della sanità;
2. A livello regionale il crescente numero di persone che si rivolgono ai servizi per le dipendenze per essere curate nel percorso di recupero per uscire dalla dipendenza dal gioco patologico ha indotto a prevedere specifici interventi nell’ambito della programmazione socio-sanitaria già a partire dalla fine degli anni novanta;
3. La Corte costituzionale con le sentenze 10 novembre 2011, n. 300 e 11 maggio 2017, n. 108, ha riconosciuto alle regioni la possibilità di legiferare in materia di regolamentazione dei giochi leciti, al fine di tutelare categorie di persone socialmente a rischio e per la prevenzione della ludopatia; (17)
3 bis. Tale potestà regionale è confermata dall’intesa sancita dalla Conferenza unificata in data 7 settembre 2017 che ha l’obiettivo di ridurre i punti gioco nel territorio nazionale; (18)
4. Con la presente legge la Regione assume un complesso di misure e iniziative per assicurare il rispetto di distanze minime fra i luoghi adibiti al gioco e determinati luoghi socialmente sensibili, nonché per il sostegno ai soggetti affetti da gioco patologico e alle loro famiglie;
5. Si ritiene opportuno prevedere incentivi per la rimozione degli apparecchi per il gioco lecito e per il sostegno ai progetti del terzo settore volti al reinserimento sociale di persone affette da gioco d’azzardo patologico; (16)
6. E’ istituito un osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco con finalità di monitoraggio, consulenza e proposta.
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Punto prima sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 2. , ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 27 , art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.