Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57
Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico (15).
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013
Art. 6
- Obblighi dei gestori e del personale (23)
1. In conformità all’articolo 7, comma 5, del d.l. 158/2012 , convertito dalla l. 189/2012 , i gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro (6) in cui sono presenti giochi con vincite in denaro sono tenuti ad esporre, all’esterno e all’interno dei locali, materiale informativo finalizzato:
a) a evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco;
b) a segnalare la presenza sul territorio regionale delle strutture pubbliche e del terzo settore dedicate alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d’azzardo patologico; (24)
c) a diffondere la conoscenza del numero verde e del sito web di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c).
2. I gestori sono tenuti ad introdurre, con le modalità previste dall’articolo 7, comma 8, del d.l. 158/2012 , convertito dalla l. 189/2012 , idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l’accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei rischi derivanti dalla dipendenza da gioco.
3. Il materiale informativo di cui al comma 1, è predisposto dalle aziende USL in collaborazione con l’Osservatorio.
3 bis. I gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro hanno l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 7 e di assicurare l’iscrizione del personale ivi operante ai corsi medesimi. (25)
3 ter. Il personale operante nei centri di scommesse e negli spazi per il gioco con vincita in denaro ha l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento a cui è iscritto. (25)
Note del Redattore:
Punto prima sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 2. , ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 27 , art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.