Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57
Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico (15).
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013
Art. 3
- Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco
1. E’ istituito l’Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco, di seguito denominato Osservatorio, quale organo di consulenza permanente del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
2. L’Osservatorio ha il compito di:
a) osservare, studiare, monitorare il fenomeno della dipendenza da gioco;
b) formulare pareri, proposte di strategie e linee di intervento al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, al fine di elaborare azioni di prevenzione, contrasto e trattamento delle dipendenze patologiche correlate al gioco;
c) formulare proposte per l’organizzazione di un servizio di primo ascolto e di assistenza e consulenza, anche mediante l’adozione di un numero verde e di un sito web d’informazione;
d) promuovere, ai sensi dell’articolo 8, campagne di informazione per la prevenzione e la sensibilizzazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco.
3. L’Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il supporto tecnico, ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:
a) l’assessore regionale alla salute o suo delegato;
b) l’assessore regionale alla formazione o suo delegato;
c) l’assessore regionale al commercio o suo delegato;
d) tre consiglieri regionali;
e) tre rappresentanti dei comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato, designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali di cui alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali);
g) tre esperti in materie attinenti alla dipendenza da gioco, designati dal Consiglio regionale;
h) un rappresentante per ogni azienda unità sanitaria locale (USL) del territorio regionale.
4. La partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio è a titolo gratuito.
5. Il Presidente dell’Osservatorio è nominato dal Consiglio regionale fra i componenti di cui al comma 3, lettera d).
6. Per l’esercizio dei suoi compiti, l’Osservatorio attiva rapporti di collaborazione con le aziende USL, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le autorità di pubblica sicurezza, nonché con i soggetti del terzo settore operanti in ambito regionale.
7. Il funzionamento dell’Osservatorio è definito dal regolamento di cui all’articolo 15.
Note del Redattore:
Punto prima sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 2. , ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 27 , art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.