Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57
Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico (15).
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013
Art. 15 bis
Disposizioni di attuazione (38)
1. Il divieto di cui all’articolo 4 bis, comma 1, e la sanzione di cui all’articolo 14, comma 1.1, si applicano a decorrere dall’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del divieto stesso.
Note del Redattore:
Punto prima sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 2. , ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 27 , art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.