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Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57

Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico (15)

Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4, art. 1.

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Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013

Art. 15
1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono definiti in particolare:
a) il funzionamento dell’Osservatorio;
b) le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 9, ivi inclusi i limiti di importo dei contributi stessi; (13)

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 9.

c) le modalità di approvazione del logo identificativo “No Slot” nonché le modalità per il rilascio in uso del logo e per la revoca dell’uso dello stesso.
c bis) ferma restando la sanzione di cui all’articolo 14, comma 1.1, le modalità di attuazione del divieto di cui all’articolo 4 bis, comma 1. (37)

Lettera inserita con l.r. 19 luglio 2023, n. 28, art. 3.

2. La Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare, ai fini dell’espressione del parere di cui all’articolo 42 dello Statuto, la proposta di regolamento di attuazione di cui al presente articolo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art.1.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art. 2.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 85 , art. 8.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 8.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 2.

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Punto prima sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 2. , ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 27 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 4.

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Rubrica così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 59 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.