Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57
Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico (15).
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013
Art. 14
- Sanzioni
1. Coloro che non osservano i divieti di cui all’articolo 4 (30), sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000, nonché alla chiusura dell'attività, (9) ovvero alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli.
1.1 L’inosservanza (39) del divieto di cui all’articolo 4 bis, comma 1, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00. (35)
1 bis. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 6, commi 3 bis e 3 ter, nei tempi e con le modalità definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comporta, rispettivamente a carico dei gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e del personale ivi operante, la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00 per ogni inosservanza. La sanzione amministrativa pecuniaria è accompagnata da diffida comunale nei confronti del gestore e del personale interessato a partecipare alla prima offerta formativa disponibile successiva all'accertamento della violazione. (31)
1 ter. L'inosservanza della diffida di cui al comma 1 bis comporta la chiusura temporanea dell’attività o l'apposizione di sigilli agli apparecchi per il gioco lecito fino all'assolvimento dell'obbligo formativo. (31)
2. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1, 1.1 (36) e 1 bis (32), sono incamerati dai comuni per il 70 per cento. Il rimanente 30 per cento è versato alla Regione.(12)
3. Coloro che violano le disposizioni degli articoli 5 e 6, commi 1 e 2 (32) sono soggetti al regime sanzionatorio previsto dall’articolo 7, comma 6, del d.l. 158/2012 , convertito dalla l. 189/2012 .
Note del Redattore:
Punto prima sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 2. , ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 27 , art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.