Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57
Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico (15).
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 28 ottobre 2013
Art. 1
- Finalità
1. La Regione, con la presente legge, promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti coinvolti, nell’ambito delle competenze regionali in materia di tutela della salute e di politiche sociali.
Note del Redattore:
Punto prima sostituito con l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 , art. 2. , ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 27 , art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.