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Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella CAPO I - Principi della legge e Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione
chudere cartella SEZIONE I - Principi
Art. 1 - Diritto di partecipazione e obiettivi della legge
Art. 2 - Titolari del diritto di partecipazione
chudere cartella SEZIONE II - Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione
Art. 3 - Istituzione e requisiti dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione
Art. 4 - Procedure di nomina dell’Autorità
Art. 5 - Compiti dell’Autorità
Art. 6 - Sede, strutture e indennità dell’Autorità
chudere cartella CAPO II - Dibattito Pubblico regionale
Art. 7 - Definizione di Dibattito Pubblico regionale
Art. 8 - Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito Pubblico
Art. 9 - Coordinamento tra Dibattito Pubblico e valutazione di impatto ambientale
Art. 10 - Procedura di attivazione del Dibattito Pubblico
Art. 11 - Indizione, modalità di svolgimento ed effetti del Dibattito Pubblico
Art. 12 - Conclusione del Dibattito Pubblico
chudere cartella CAPO III - Sostegno regionale ai processi partecipativi locali
chudere cartella SEZIONE I - Soggetti abilitati a presentare richiesta di sostegno ad un processo partecipativo locale e requisiti di ammissione
Art. 13 - Soggetti e tipologie di sostegno
Art. 14 - Procedure di ammissione
Art. 15 - Valutazione dell'ammissibilità dei progetti
Art. 16 - Domande degli enti locali
Art. 16 bis - Domande presentate dalle imprese
Art. 17 - Criteri di priorità
Art. 18 - Ammissione definitiva
Art. 18 bis - Modalità di sostegno dei progetti ammessi
chudere cartella SEZIONE II - Sostegno ai processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie
Art. 19 - Processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie
chudere cartella CAPO IV - Strumenti di valorizzazione e promozione
Art. 20 - Protocollo fra Regione ed enti locali
Art. 21 - Attività di formazione
Art. 22 - Partecipazione e nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione
chudere cartella CAPO V - Norme finali
Art. 23 - Coordinamento con la legislazione regionale in materia di governo del territorio
Art. 24 - Valutazioni ed orientamenti del Consiglio regionale
Art. 25 - Dibattito Pubblico e referendum consultivo
Art. 26 - Processi partecipativi ed elezioni
Art. 27 - Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 10/2010
Art. 28 - Modifiche all’articolo 42 della l.r. 10/2010
Art. 29 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 61/2012
Art. 30 - Norma transitoria
Art. 31 - Abrogazione
Art. 32 - Norma finanziaria

Note del Redattore:

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Parole così sostituite conl.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

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Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

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Parola così sostituita con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

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Periodo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r.6 maggio 2014, n. 23 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 1.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 3.

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Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 6.

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Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 10.

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Punto inserito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.