Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46
Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013
Art. 9
- Coordinamento tra Dibattito Pubblico e valutazione di impatto ambientale
1. Per le opere di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, (24) il Dibattito Pubblico si svolge prima dell’inizio della procedura di valutazione di VIA nell’ambito della quale si tiene conto di quanto già emerso dallo stesso Dibattito Pubblico.
2. Per fase anteriore all’inizio della procedura di VIA si intendono le fasi antecedenti all’avvio:
a) della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 48 della l.r. 10/2010 ;
b) della valutazione di impatto di cui all’articolo 52 della l.r. 10/2010 .
3. Per le opere di cui all’articolo 8, comma 4, sulle quali non è disposto il Dibattito Pubblico, l’Autorità può comunque attivare, successivamente alle fasi di cui al comma 2, processi partecipativi ai sensi dell’articolo 42 della l.r. 10/2010 .
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.