Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46
Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013
Art. 3
- Istituzione e requisiti dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione
1. È istituita l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, di seguito denominata Autorità.
2. L’Autorità è un organo indipendente e dura in carica cinque anni. E’ composta da tre membri, nominati (27) dal Consiglio regionale (1), scelti tra persone di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, anche di cittadinanza non italiana.
4. L’Autorità adotta un regolamento interno che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute, le quali possono essere effettuate anche tramite videoconferenza. Il regolamento disciplina altresì il funzionamento e l'organizzazione dei lavori, nonché la comunicazione di questi ultimi al Garante regionale della comunicazione di cui all'articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ed agli altri soggetti interessati.(2)
5. Nei processi partecipativi inerenti a questioni di governo del territorio, il Garante regionale della comunicazione di cui all’articolo 19 della l.r. 1/2005 ha diritto di partecipare alle sedute dell'Autorità ed esprime parere sugli atti adottati da quest'ultima ai sensi degli articoli 11 e 18. (2)
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.