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Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013

CAPO I
- Principi della legge e Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione
SEZIONE I
- Principi
Art. 1
- Diritto di partecipazione e obiettivi della legge
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto, riconosce il diritto dei cittadini alla partecipazione attiva all’elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali, nelle forme disciplinate dalla presente legge.
2. La Regione con la presente legge persegue gli obiettivi di:
a) contribuire a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrando la loro azione con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;
b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
c) rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
d) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società;
e) valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
f) contribuire alla parità di genere;
g) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
h) valorizzare le migliori esperienze di partecipazione, promuovendone la conoscenza e la diffusione.
Art. 2
- Titolari del diritto di partecipazione
1. Possono intervenire nei processi partecipativi:
a) i cittadini residenti e gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi;
b) le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso o all’oggetto del processo partecipativo e che il responsabile del dibattito di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo.
SEZIONE II
- Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione
Art. 3
- Istituzione e requisiti dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione
1. È istituita l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, di seguito denominata Autorità.
2. L’Autorità è un organo indipendente e dura in carica cinque anni. E’ composta da tre membri, nominati (27)

Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

dal Consiglio regionale (1)

Parole così sostituite con l.r.19 febbraio 2014, n. 9, art. 1.

, scelti tra persone di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, anche di cittadinanza non italiana.
4. L’Autorità adotta un regolamento interno che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute, le quali possono essere effettuate anche tramite videoconferenza. Il regolamento disciplina altresì il funzionamento e l'organizzazione dei lavori, nonché la comunicazione di questi ultimi al Garante regionale della comunicazione di cui all'articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ed agli altri soggetti interessati.(2)

Comma così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9, art. 1.

5. Nei processi partecipativi inerenti a questioni di governo del territorio, il Garante regionale della comunicazione di cui all’articolo 19 della l.r. 1/2005 ha diritto di partecipare alle sedute dell'Autorità ed esprime parere sugli atti adottati da quest'ultima ai sensi degli articoli 11 e 18. (2)

Comma così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9, art. 1.

Art. 4
- Procedure di nomina dell’Autorità
1. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, alla nomina dell’Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione. In particolare, ai singoli componenti si applicano i requisiti di ineleggibilità, incompatibilità e conflitti di interesse nonché le limitazioni per l’esercizio degli incarichi stabiliti dalla predetta legge.
2. La commissione consiliare competente, verificati i requisiti, effettua l’audizione dei candidati in possesso dei requisiti necessari e propone con voto unanime al Consiglio la nomina dei tre (4)

Parola così sostituita con l.r.19 febbraio 2014, n. 9, art. 2.

candidati ritenuti più idonei a ricoprire l’incarico, nel rispetto della parità di genere.
3. In caso di mancanza di unanimità, la Commissione trasmette l’elenco dei candidati idonei all’Ufficio di Presidenza del Consiglio il quale, entro trenta giorni, propone al Consiglio una rosa composta da almeno cinque candidati di cui almeno due dello stesso genere. Sono eletti, nel rispetto della parità di genere, i tre candidati più votati. (5)

Periodo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9, art. 2.

Art. 5
- Compiti dell’Autorità
1. L'Autorità in particolare:
a) attiva d’ufficio il Dibattito Pubblico nei casi di cui all’articolo 8, commi 1 e 2;
b) valuta e attiva, eventualmente, le procedure di Dibattito Pubblico sulle opere ed i progetti di cui all’articolo 8, commi 3 e 5;
c) valuta e ammette al sostegno regionale i progetti partecipativi di cui al capo III;
d) elabora orientamenti per la gestione dei processi partecipativi di cui al capo III;
e) definisce i criteri e le tipologie dell'attuazione delle forme di sostegno di cui all'articolo 14, comma 5;
f) valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi;
g) approva il rapporto annuale sulla propria attività e lo trasmette al Consiglio regionale; il rapporto deve contenere e motivare gli orientamenti e i criteri seguiti dall’Autorità nello svolgimento dei propri compiti nonché gli effetti rilevati;
h) assicura, anche in via telematica, la diffusione della documentazione e della conoscenza sui progetti presentati e sulle esperienze svolte.
2. L’Autorità delibera i finanziamenti relativi ai dibattiti pubblici ed ai processi partecipativi locali, in modo tale da garantire che a questi ultimi sia attribuita una quota non inferiore al 60 per cento della disponibilità annua complessiva, determinata ai sensi dell’articolo 31.
3. L'Autorità trasmette i propri atti al Consiglio regionale ed ai consigli degli enti locali interessati.
Art. 6
- Sede, strutture e indennità dell’Autorità(6)

Articolo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9, art. 3.

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale assicurano, previa intesa, la sede e la dotazione di risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità.
2. I componenti dell'Autorità ricevono un gettone di presenza di euro 30,00 lordi per ogni seduta collegiale. Il gettone viene erogato anche per le sedute che si svolgono in videoconferenza.
3. Ai componenti dell’Autorità spetta il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’attività prevista dalla legge. Per gli spostamenti necessari per raggiungere, dalla propria residenza o domicilio, la sede dell’Autorità, ai componenti della stessa spetta, oltre al rimborso delle spese di vitto e alloggio nella misura prevista per i dirigenti regionali, un rimborso spese di trasporto che, in analogia a quanto previsto per i consiglieri regionali dall’articolo 6 bis, comma 4, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è determinato moltiplicando per euro 0,40 a chilometro il doppio della distanza tra il luogo di residenza o domicilio e la sede dell’Autorità. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, è calcolata sulla base del percorso stradale più breve. Il rimborso è corrisposto per un massimo di venti sedute annue. A tali fini l’Autorità definisce, all'inizio di ogni esercizio, finanziario l’ammontare delle spese che prevede di effettuare nel corso dell'esercizio medesimo. Il rendiconto delle spese effettuate è presentato in allegato al rapporto annuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g). (7)

Comma così sostituito con l.r.6 maggio 2014, n. 23, art. 1.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite conl.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

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Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

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Parola così sostituita con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

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Periodo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r.6 maggio 2014, n. 23 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 1.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 3.

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Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 6.

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Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 10.

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Punto inserito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.