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Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013

Art. 32
- Norma finanziaria
1. Ai fini del finanziamento della presente legge è autorizzata, per l’anno 2013, la spesa di euro 150.000,00 e, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, la spesa di euro 850.000, cui si fa fronte, quanto agli adempimenti di cui al Capo IV “Strumenti”, mediante gli stanziamenti della UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” e quanto ai restanti adempimenti mediante gli stanziamenti della UPB 134 “Attività istituzionale del Consiglio regionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015.
2. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:
Anno 2013
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 150.000,00;
- in aumento, UPB 134 “Attività del Consiglio regionale – Spese correnti”, per euro 150.000,00.
Anno 2014
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 850.000,00;
- in aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti”, per euro 150.000,00;
- in aumento, UPB 134 “Attività del Consiglio regionale – Spese correnti”, per euro 700.000,00.
Anno 2015
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 850.000,00
- in aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti”, per euro 150.000,00
- in aumento, UPB 134 “Attività del Consiglio regionale – Spese correnti”, per euro 700.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite conl.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

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Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

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Parola così sostituita con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

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Periodo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r.6 maggio 2014, n. 23 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 1.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 3.

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Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 6.

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Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 10.

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Punto inserito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.