Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46
Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013
Art. 21
- Attività di formazione
1. La Giunta regionale, sentita l’Autorità, promuove e organizza attività di formazione a supporto dei processi partecipativi che si articolano in:
a) corsi di formazione;
b) materiali di studio, ricerca e documentazione metodologica, disponibili anche in via telematica;
c) progetti specifici;
d) previsione di protocolli o convenzioni con università per attività formative;
e) incontri e scambi di esperienze finalizzati, in particolare, alla diffusione delle buone pratiche.
2. Le attività di formazione sono finalizzate alla promozione di una cultura della partecipazione all’interno delle amministrazioni regionali e locali e alla formazione di personale specializzato, all’interno di tali amministrazioni, in grado di progettare, organizzare e gestire un processo partecipativo.
3. Le attività formative riservano particolare attenzione ai giovani e sono dirette a:
a) associazioni, esperti ed operatori locali;
b) dirigenti scolastici e insegnanti;
c) studenti.
4. Le attività formative possono prevedere iniziative o progetti specifici concordati con il Parlamento regionale degli studenti.
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.