Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46
Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013
Art. 2
- Titolari del diritto di partecipazione
1. Possono intervenire nei processi partecipativi:
a) i cittadini residenti e gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi;
b) le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso o all’oggetto del processo partecipativo e che il responsabile del dibattito di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo.
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.