Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46
Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013
Art. 16
- Domande degli enti locali
1. Le domande degli enti locali sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nell’articolo 14, comma 2, i seguenti ulteriori requisiti:
a) dichiarazione con cui l'ente si impegna a tenere conto dei risultati dei processi partecipativi o comunque a motivarne pubblicamente ed in modo puntuale il mancato o parziale accoglimento;
b) adesione al protocollo Regione-enti locali di cui all'articolo 20;
c) accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;
d) messa a disposizione del processo di risorse proprie, finanziarie e organizzative.
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.