Menù di navigazione

Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013

Art. 15
- Valutazione dell'ammissibilità dei progetti (14)

Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 3.

1. L’Autorità decide sull’ammissibilità delle domande preliminari entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini alla quale si riferiscono, sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione della rilevanza dell’oggetto e delle motivazioni del processo partecipativo proposto;
b) valutazione dei costi del processo partecipativo, in relazione ai costi del progetto, dell’opera, dell’atto di governo del territorio o dell’intervento oggetto dello stesso processo partecipativo;
c) valutazione dei possibili effetti che il processo partecipativo può produrre sulla comunità locale e sulla crescita della coesione sociale, nonché sul rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni e sulla diffusione di una cultura della cittadinanza attiva;
d) valutazione delle prime ipotesi metodologiche contenute nel progetto;
e) valutazione dell’indicazione di massima dei costi.
2. L’Autorità, sulla base delle domande preliminari presentate e delle attività istruttorie attivate, decide sull’ammissibilità dei progetti, fornendo indicazioni ed orientamenti ai soggetti proponenti ai fini di una migliore ed adeguata definizione del progetto stesso.
3. I soggetti proponenti ricevuta comunicazione, entro la data stabilita dal comma 1, dell’avvenuta ammissibilità del progetto, presentano, entro trenta giorni, una domanda definitiva contenente la progettazione analitica del processo partecipativo, che sia tale da assicurare:
a) la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l’eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;
b) l’inclusività delle procedure, la neutralità e imparzialità della gestione del processo partecipativo;
c) la massima diffusione delle conoscenze e delle informazioni necessarie ad ottenere la più ampia partecipazione, rendendo disponibile in via telematica tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo, comprese una sua versione sintetica e divulgativa.
4. La durata prevista di svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale decorre dalla data della definitiva approvazione da parte dell’Autorità.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.6 maggio 2014, n. 23 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto inserito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.