Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46
Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013
Art. 14
- Procedure di ammissione (9)
1. I soggetti che intendono chiedere il sostegno ad un proprio processo partecipativo, presentano una domanda preliminare redatta sulla base di uno schema che l’Autorità definisce entro trenta giorni dal proprio insediamento, sulla base dei requisiti di ammissione di cui al comma 2.
2. La domanda preliminare di richiesta di un sostegno deve essere presentata alla Autorità e deve indicare, quali requisiti di ammissione:
a) l’oggetto del processo partecipativo, definito in modo preciso;
b) la fase e lo stato di elaborazione degli orientamenti programmatici relativi a tale oggetto oppure, eventualmente, la fase del processo decisionale, anche già avviato, relativo all'oggetto del processo partecipativo;
c) i tempi e il periodo di svolgimento, con una durata complessiva di norma non superiore a centottanta giorni;
d) nei casi in cui sia un ente locale a presentare la richiesta, le risorse finanziarie eventualmente già destinate alla realizzazione di opere, interventi o progetti relativi all’oggetto del processo partecipativo, nonché gli atti amministrativi e programmatici già compiuti che a tale realizzazione siano collegati o che possano testimoniare gli impegni politici pubblicamente assunti dall’amministrazione competente sulla materia oggetto del processo partecipativo proposto;
f) le prime ipotesi e proposte metodologiche sulle modalità di svolgimento del processo partecipativo;
3. Le domande preliminari sono esaminate dall’Autorità in base all’ordine di presentazione. L’Autorità delibera sull’ammissibilità valutando comparativamente le domande presentate, anche sulla base delle risorse disponibili; la valutazione dell’Autorità è effettuata con le seguenti cadenze:
a) entro il 31 gennaio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 marzo;
b) entro il 31 maggio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 luglio e per i processi promossi dagli istituti scolastici;
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.