Legge regionale 2 agosto 2013, n. 45
Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013
Art. 9
- Accordo di collaborazione con la Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura ONLUS
1. I rapporti tra la Regione e Fondazione toscana per la lotta all’usura sono disciplinate tramite un accordo di collaborazione previamente approvato con deliberazione della Giunta regionale.
2. L’accordo di collaborazione disciplina in particolare:
a) il termine per il rilascio delle garanzie integrative a carico del fondo, non superiore ad anni tre;
b) le condizioni e modalità di rilascio delle garanzie integrative da parte della fondazione;
c) la durata delle garanzie integrative e le modalità di escussione delle stesse;
d) le modalità di restituzione alla Regione degli importi progressivamente liberati a seguito della scadenza della validità delle singole garanzie;
e) le modalità di rendicontazione alla Regione sull’utilizzo del fondo.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.