Legge regionale 2 agosto 2013, n. 45
Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013
Art. 11 bis
- Ulteriori disposizioni (16)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, e all’articolo 6, comma 2, come modificati dalla legge regionale 16 dicembre 2014, n. 78 (Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 “Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto sociale”, in materia di misure di sostegno alle famiglie), si applicano con riferimento ai procedimenti relativi ai contributi da erogarsi per l’anno 2015.
1 bis. Le disposizioni degli articoli 5 e 6, relative alla misura di cui all'articolo 2, come modificato dalla legge regionale 27 marzo 2015. n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015), continuano ad applicarsi ai soggetti che abbiano maturato il diritto entro il 31 marzo 2015. (23)
1 ter. Sono fatte salve le istanze relative al contributo di cui all'articolo 4, presentate entro il 31 marzo 2015, dai soggetti titolari del diritto ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della l.r. 37/2015. (24)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.