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Legge regionale 2 agosto 2013, n. 45

Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013

Art. 11 bis
1. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, e all’articolo 6, comma 2, come modificati dalla legge regionale 16 dicembre 2014, n. 78 (Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 “Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto sociale”, in materia di misure di sostegno alle famiglie), si applicano con riferimento ai procedimenti relativi ai contributi da erogarsi per l’anno 2015.
1 bis. Le disposizioni degli articoli 5 e 6, relative alla misura di cui all'articolo 2, come modificato dalla legge regionale 27 marzo 2015. n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015), continuano ad applicarsi ai soggetti che abbiano maturato il diritto entro il 31 marzo 2015. (23)

Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 16.

1 ter. Sono fatte salve le istanze relative al contributo di cui all'articolo 4, presentate entro il 31 marzo 2015, dai soggetti titolari del diritto ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della l.r. 37/2015. (24)

Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 16.


Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 14.

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Parola soppressa conl.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 3.

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Punto così sostituito con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 4.

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Parola soppressa con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 1.

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Rubrica così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 43.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 11.

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Parole inserite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.