Legge regionale 2 agosto 2013, n. 45
Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013
CAPO II
- Misure di sostegno alle famiglie
SEZIONE I
- Contributi finanziari
Art. 2
- Contributo a favore dei figli nuovi nati, adottati e collocati in affido preadottivo
1. La Regione istituisce a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, un contributo una tantum di euro 700,00 per ogni figlio nato, adottato o collocato in affido preadottivo, dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2015.(18)
2. Le aziende sanitarie, in collaborazione con gli enti locali, l’Istituto degli Innocenti, le associazioni di volontariato, promuovono la diffusione dell’informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo.
Art. 3
- Contributo a favore delle famiglie numerose
1. La Regione, al fine sostenere i nuclei familiari numerosi, istituisce a favore delle famiglie con almeno quattro figli a carico in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, un contributo annuale per il triennio 2013 – 2015, pari ad euro 700,00 per le famiglie con quattro figli. Il contributo è incrementato di euro 175,00 per ogni figlio oltre il quarto.
2. I comuni promuovono la diffusione dell’informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo.
Art. 4
- Contributo a favore delle famiglie con persone disabili(10)
1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con persone (11) disabili di età inferiore a sessantacinque anni (19) istituisce un contributo annuale per il triennio 2013 – 2015 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, per ogni persona (11) disabile a carico ed in presenza di un’accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap (2) grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. La Regione si attiva presso i comuni, le aziende sanitarie, le scuole, i centri di aggregazione del privato sociale e del terzo settore, affinché questi promuovano la diffusione dell’informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo.
Art. 5
- Requisiti di accesso ai benefici e cumulabilità degli stessi
1. Possono accedere ai contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, le persone fisiche che si trovano in una o più delle condizioni previste dalle medesime disposizioni e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all’Unione europea, ovvero familiari di cittadini dell’Unione europea in possesso della carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), ovvero titolari dello status di rifugiati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), ovvero titolari dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 17 del d. lgs. 251/2007, ovvero straniero in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). (1)
b) essere tutti i membri del nucleo familiare, eccetto i figli di cui all’articolo 2, residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno ventiquattro mesi (20) anni in strutture non occupate abusivamente (17) , dalla data del 1° gennaio dell'anno solare a cui si riferisce il contributo finanziario; (12)
c) avere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00 (13);
d) non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale.
2. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, possono essere cumulati tra loro, nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali. E' fatta salva la facoltà dei comuni di tener conto dei contributi di cui alla presente legge ai fini dell'erogazione, totale o parziale, di contributi di propria competenza erogati allo stesso titolo. (14)
Art. 6
- Concessione ed erogazione dei contributi
1. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il contributo.
2. L’istanza di concessione del contributo di cui all’articolo 2, è presentata dalla madre, oppure, (15) dal padre. Le istanze di concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, sono presentate dal soggetto o dai soggetti titolari dei carichi di famiglia.
3. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti.
4. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia e sono corredate da attestazione ISEE aggiornata in corso di validità.(3) La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
5. La Giunta regionale promuove la stipula di un protocollo d’intesa con l’associazione rappresentativa dei comuni per la definizione di indirizzi operativi volti ad uniformare e semplificare la gestione dei procedimenti amministrativi.
SEZIONE II
- Misure di sostegno ai lavoratori e lavoratrici in difficoltà
Art. 7
- Microcredito a favore dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà
1. La Regione stanzia risorse per euro 5.000.000,00 annui per il biennio 2013/2014 e per euro 1.000.000,00 per l'anno 2015 (21) finalizzati alla concessione di contributi a totale copertura degli interessi ed alla prestazione di garanzie su finanziamenti erogati a favore di lavoratori e lavoratrici in difficoltà economica temporanea in possesso dei requisiti di cui al comma 2, dagli istituti bancari sottoscrittori di uno specifico protocollo d’intesa con la Giunta Regionale.
2. Hanno titolo alla concessione del contributo, sino ad esaurimento delle risorse disponibili a tal fine
a) i lavoratori e le lavoratrici dipendenti residenti in Toscana, in costanza di rapporto di lavoro, che, da almeno due mesi, non ricevono la retribuzione, oppure sono in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali ed hanno un valore ISEE non superiore ad euro 36.151,98;
b) i lavoratori e le lavoratrici autonomi residenti in Toscana, titolari di partita IVA individuale da almeno due anni precedenti la presentazione della domanda, con valore ISEE non superiore ad euro 36.151,98. I medesimi soggetti devono inoltre avere i seguenti requisiti:
1) non avere in essere contratti o incarichi di lavoro autonomo né percepire compensi da almeno due mesi;
2) non essere imprenditori;
3. Le risorse di cui al comma 1, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell’articolo 46 septies della legge regionale 27 dicembre 2005 , n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006).Confluiscono nel medesimo fondo le risorse provenienti da soggetti terzi per effetto di donazioni finanziarie volte a potenziare la misura di sostegno di cui al presente articolo. (4)
4. Il finanziamento è concesso dagli istituti bancari, senza oneri di istruttoria per il richiedente, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni lavoratore e lavoratrice, ed ha una durata pari a 36 mesi, di cui 12 mesi di preammortamento.
5. La Giunta regionale, al fine di agevolare l’accesso ai finanziamenti da parte degli aventi diritto, promuove la collaborazione con le organizzazioni sindacali.
6. La Giunta Regionale, con deliberazione:
a) approva il protocollo d’intesa di cui al comma 1;
b) definisce indicazioni operative per la gestione dei procedimenti di contributo e per la concessione delle garanzie di cui al comma 1.
SEZIONE III
- Fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari
Art. 8
- Costituzione del fondo la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie
1. Per l’anno 2013 è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 finalizzata alla costituzione, unitamente alla Fondazione toscana per la lotta all’usura, con sede in Siena, di un fondo vincolato per il rilascio di garanzie integrative a quelle rilasciate dalla stessa fondazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura).
2. Le garanzie integrative di cui al comma 1, sono volte ad agevolare la concessione di mutui immobiliari destinati all’estinzione di passività pregresse in favore di famiglie residenti in Toscana che versano in gravi difficoltà finanziarie.
3. Le garanzie sono rilasciate dalla fondazione nella misura del 25 per cento dell’importo di ogni singolo finanziamento concesso, sino ad un massimo di euro 50.000,00.
Art. 9
- Accordo di collaborazione con la Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura ONLUS
1. I rapporti tra la Regione e Fondazione toscana per la lotta all’usura sono disciplinate tramite un accordo di collaborazione previamente approvato con deliberazione della Giunta regionale.
2. L’accordo di collaborazione disciplina in particolare:
a) il termine per il rilascio delle garanzie integrative a carico del fondo, non superiore ad anni tre;
b) le condizioni e modalità di rilascio delle garanzie integrative da parte della fondazione;
c) la durata delle garanzie integrative e le modalità di escussione delle stesse;
d) le modalità di restituzione alla Regione degli importi progressivamente liberati a seguito della scadenza della validità delle singole garanzie;
e) le modalità di rendicontazione alla Regione sull’utilizzo del fondo.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.