Legge regionale 4 luglio 2013, n. 34
Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002 .
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 12 luglio 2013
Art. 7
- Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, a partire dal 2015, invia alla commissione competente per materia, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente tutte le informazioni utili a monitorare il processo di attuazione degli interventi. La relazione contiene in particolare le seguenti informazioni:
a) le somme stanziate e l’importo dei finanziamenti concessi, distinti per tipologia di beneficiario;
b) il numero di domande presentate, accolte e domande finanziate;
c) la modalità di svolgimento dei controlli ed i relativi esiti.
2. Il Consiglio regionale d’intesa con il CORECOM promuove con cadenza triennale la realizzazione di un rapporto sullo stato delle imprese di informazione toscane. Il rapporto distingue le imprese a seconda della dimensione e della distribuzione territoriale delle stesse e contiene, in particolare, informazioni su:
a) il numero di imprese e la tipologia di servizio offerto;
b) il numero di imprese che si sono costituite nel periodo di riferimento e quelle che hanno cessato l’attività;
c) il numero di addetti e la tipologia di contratto;
d) il fatturato distinto per tipologia di attività, con particolare riferimento alle entrate derivanti da pubblicità.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.