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Legge regionale 4 luglio 2013, n. 34

Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 12 luglio 2013

Art. 4
- Tipologia e programmazione degli interventi
1. Le imprese di informazione sono sostenute attraverso la seguente tipologia di interventi:
a) contributi in conto capitale, in conto interessi e prestazioni di garanzie, per l’accesso al credito per la realizzazione di interventi di innovazione tecnologica e organizzativa, finalizzati prioritariamente a produrre effetti positivi sull’occupazione, con particolare attenzione a quelle imprese in multipiattaforma, cioè che svolgono la loro attività utilizzando mezzi di comunicazione differenziati, in modo da offrire agli utenti la possibilità di fruirne i contenuti in modi e tempi diversi grazie all’interconnessione dei mezzi di comunicazione;
b) contributi per la stabilizzazione del personale con contratti non a tempo indeterminato;
c) sostegno alla formazione del personale direttivo e giornalistico stabilmente impiegato nelle imprese;
d) contributi per la realizzazione di progetti aventi un particolare rilievo informativo per le comunità locali.
2. Gli interventi sono previsti nell’ambito degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e d), della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). (3)

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 58.

3. Gli strumenti di programmazione prevedono, nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, misure destinate alle emittenti radiotelevisive comunitarie, nonché misure per le imprese che utilizzano strumenti di inclusione sociale.
4. Gli strumenti di programmazione possono prevedere forme e modalità di accesso agli interventi, per le imprese che acquisiscono i requisiti di cui all’articolo 3 ,comma 2, attraverso fusione societaria, antecedente l’erogazione del contributo, secondo i modi e i tempi stabiliti con deliberazione di Giunta regionale di cui all’articolo 10 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale). La fusione societaria non deve comportare diminuzione del numero complessivo dei dipendenti, che devono risultare pari alla somma dei dipendenti presenti nelle singole imprese antecedentemente la fusione.
5. Con il documento di economia e finanza regionale (DEFR) (4)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 58.

sono indicate le quote percentuali di risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1, nonché le quote percentuali di risorse destinate per ciascun intervento alle tipologie di impresa di cui all'articolo 2.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 settembre 2013, n. 49 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 58 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 58 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.