Legge regionale 4 luglio 2013, n. 34
Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002 .
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 12 luglio 2013
Art. 9
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 22/2002
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 22/2002 è sostituita dalla seguente:
“c) gli interventi di cui alla
legge regionale 4 luglio 2013 n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla
l.r. 35/2000 , alla
l.r. 22/2002 ed alla
l.r. 32/2002 .);”.
2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 22/2002 è sostituita dalla seguente:
“e) gli interventi di sostegno alla formazione del personale direttivo e giornalistico di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. /2013;”.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.