Legge regionale 4 luglio 2013, n. 34
Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002 .
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 12 luglio 2013
Art. 6
- Agevolazioni fiscali
1. Con legge finanziaria la Regione può annualmente determinare l’entità delle deduzioni da applicare a valere sulla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), alle imprese che sottoscrivono aumenti di capitale o acquisiscono quote di capitale nelle imprese esercenti informazione locale di cui alla presente legge. L’agevolazione è riconosciuta per tre annualità successive.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.